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Aprire un’associazione

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Il Comitato Provinciale Acsi di Firenze, presso la propria sede è disponibile ad assistere tutti coloro che desiderano costituirsi in nuove Associazioni, Associazioni Culturale, Sportive, di Promozione Sociale o in altre forme Associative, applicando le soluzioni più idonee a soddisfare le singole esigenze.
Tutti gli interessati potranno prendere visione delle prime indicazioni consultando questa sezione
Il Comitato Provinciale di Firenze, si avvale altresì di professionisti nelle problematiche che ogni Associazione incontra in fase di avvio e durante la propria esperienza Associativa, visitando la sezione Servizi

Le tipologie di associazioni

Le associazioni possono essere suddivise in quattro categorie:
• Associazioni generiche;
• Associazioni di volontariato;
• Associazioni di promozione sociale;
• Associazioni sportive dilettantistiche.

Associazioni generiche. Un rapporto associativo che non rientri in una delle specifiche tipologie successivamente indicate corrisponde al profilo generale di associazione. Il diritto ad associarsi liberamente, riconosciuto per tutti i cittadini dalla Costituzione italiana (art.18), senza bisogno di particolari autorizzazioni e per fini che non sono vietati dalla legge, si concretizza, secondo quanto stabilito dal Codice civile (Libro I, articoli 14-35), nella possibilità di creare associazioni, che possono essere riconosciute o non riconosciute, eventualmente con la qualifica di Onlus.

Queste associazioni svolgono attività soprattutto in campo culturale o artistico e possono organizzare eventi, mostre e vari tipi di manifestazioni, anche in collaborazione con altri enti, sia pubblici che privati.

Associazioni di volontariato. È considerato Organizzazione di volontariato (Odv) ogni organismo liberamente costituito per svolgere attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà, che si avvalga in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (L. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato).

Nell’Atto costitutivo o nello Statuto delle associazioni di volontariato devono essere indicati l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l’obbligo di tenere un bilancio.

Le Organizzazioni di volontariato possono inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività delle Organizzazioni di volontariato possono derivare da: contributi degli aderenti o di privati, contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche a sostegno di specifici progetti o attività, da contributi di organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi per convenzioni ed anche da attività commerciali e produttive marginali.

Associazioni di Promozione Sociale. L’associazionismo sociale è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo che si concretizzano in attività finalizzate al conseguimento di obiettivi di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini costituiti in associazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce come Associazioni di promozione sociale (Aps) le associazioni (riconosciute e non riconosciute), i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti per svolgere attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che siano costituiti e operanti da almeno un anno (Legge n.383 del 7 dicembre 2000).
Non possono invece essere identificati come Aps i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute alla stesura in forma scritta di Atto costitutivo e Statuto. Possono trarre le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e ancora da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali. Tra le entrate da cui possono attingere, anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, oltre a entrate derivanti da iniziative promozionali.
Le Aps si possono avvalere prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ma, in caso di particolare necessità, possono anche assumere lavoratori dipendenti o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo.
Le Aps a carattere nazionale, costituite e operanti da almeno un anno, possono richiedere l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esistono anche registri regionali e delle province autonome, cui possono iscriversi le Aps che svolgono attività in ambito regionale o provinciale.
L’iscrizione nei registri è necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici e delle agevolazioni di natura fiscale previsti per legge. Anche gli enti locali possono predisporre riduzioni sui tributi di propria competenza. Prevista inoltre la possibilità di accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e di diffondere messaggi di utilità sociale.

Le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) si contraddistinguono per il fatto di organizzare attività sportive unicamente per gli amatori e non per i professionisti. Forniscono inoltre servizi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive. Sono regolate in primo luogo, come avviene per tutte le associazioni, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono tenute alla stesura in forma scritta di Atto costitutivo e Statuto.
In quanto enti non commerciali che svolgono attività senza fine di lucro e con una significativa rilevanza sociale, le associazioni godono di un trattamento fiscale agevolato. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di uno speciale regime di determinazione delle imposte e di un regime contabile semplificato. Tra i benefici previsti, l’esclusione dalla tassazione delle attività svolte per gli iscritti, associati o partecipanti, anche se a pagamento, purché realizzate in conformità alle finalità istituzionali indicate nell’oggetto sociale dell’ente.
Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha istituito il “Registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche”, al quale è necessario iscriversi per ottenere il riconoscimento a fini sportivi e, di conseguenza, le agevolazioni fiscali previste per legge. Tutte le associazioni che intendono iscriversi al Registro devono essere già affiliate agli Enti di Promozione Sportiva. Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e le società iscritte al Registro.

Perché affiliarsi ACSI

Perché è un’ Associazione senza scopo di lucro, composta da volontari che si occupano di: Promozione sportiva, Cultura, Solidarietà, Politiche Sociali e Terzo Settore; Perché è una Associazione libera, democratica, autonoma, apartitica, contro ogni forma di discriminazione, per la partecipazione, il benessere culturale e psico-fisico dei propri associati.

L’ACSI Provinciale Firenze è attenta anche alla prevenzione e allo studio delle esigenze di ogni circolo ed associazione e tutela i propri affiliati, oltre che con le classiche polizze assicurative, con servizi innovativi e di consulenza per ogni esigenza di carattere associativo

acsi firenze come aprire un associazione

Chiunque può associarsi all’ACSI purché ne condivida i principi e le finalità.
Possono aderire all’ACSI, divenendone soci, sia Società Sportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni Culturali, Circoli Ricreativi e del Tempo Libero etc. che singoli cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto Nazionale e delle strutture territoriali cui aderiscono.

Di seguito, tutti i documenti devono essere inviati informato pdf in in unico file per documento

Statuto

Atto Costitutivo

Documenti del presidente